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Il sogno, il miracolo, la realtą Tanti anni e tanta acqua sotto i ponti è passata da quando Don Francesco Mottola in quel 16 luglio 1956 ha potuto realizzare uno dei suoi sogni che tanti consideravano impossibili a realizzarsi: una Casa della Carità che a Vibo Valentia potesse accogliere, nell’amore e nell’affetto, tanti bambini disabili. Questo era il sogno di don Francesco, nel momento in cui vide, sotto il castello normanno svevo di Vibo Valentia, un piccolo rudere di pochi metri quadrati donatogli da una nobildonna vibonese. E questo divenne il sogno di due donne fragili nell’aspetto ma determinate nello spirito che accettarono la proposta di don Mottola: Giuseppina Scarano e Ada Furgiuele. Queste due giovani donne furono affascinate da questo sacerdote tropeano che, pur semiparalizzato per un ictus che lo aveva colpito quando era appena quarantenne, continuava a lavorare incessantemente per le persone relegate ai margini della società: anziani soli e poveri, bambini che per le proprie disabilità venivano rifiutati non solo dalla società civile, ma spesso anche dai propri genitori.   

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La "Casa della Caritą"   L'origine della “Casa della Carità” risale all’anno 1936 quando il Servo di Dio, don Francesco Mottola, la creò  ottenendo, nel 1953, l’erezione in Ente Morale. Nel 1992 la “Casa della Carità” fu depubblicizzata, come la maggior parte delle ex IPAB,  divenendo una Fondazione di diritto privato con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria.  Don Francesco Mottola con le prime Oblate del S.C.

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CAPO I

 ORIGINE E SCOPO DELL’ISTITUZIONE E MEZZI DEI QUALI DISPONE

Art. 1 – La Fondazione “Casa della Carità”, è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ( ONLUS ), con sede in Tropea alla Via Abate Sergio,12.

Art. 2 - Sorta nel 1936 ad opera del Servo di Dio Don Francesco Mottola coadiuvato da un gruppo di Sacerdoti e di Laici è stata costituita in Opera Pia con atto 01.06.1951 per notar Corso. L’Opera è stata eretta in Ente Morale con lo stesso decreto di approvazione del presente Statuto nel Giugno 1953.

Il 30.04.1992 l’Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dalla Regione Calabria con propria deliberazione del 16 Marzo 1992, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria in data 30.04.1992.

Art. 3 -  La Fondazione “Casa della Carità” ha come scopo l’attuazione della carità integrale. La Fondazione “ Casa della Carità” non ha fine di lucro e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, quali l’assistenza sociale e socio – sanitaria in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari., In armonia a tale scopo provvede gratuitamente, secondo la volontà del fondatore, al ricovero, al mantenimento, alla cura ed alla educazione di coloro che sono in stato di abbandono ovvero affetti da malattie ripugnanti; degli inabili a qualsiasi lavoro e senza speranza di rendimento; dei bambini orfani ed in stato di abbandono;  dei grandi sofferenti in genere.

Art. 4 – La Casa della Carità può istituire  corsi di qualificazione e formazione per  l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti di cui all’art. 3. I locali della Fondazione sono disponibili per attività formative, senza oneri per la Fondazione.

Art. 5 - L’Istituzione provvede ai bisogni con le rendite del suo patrimonio, con gli introiti provenienti dai corsi di qualificazione, con i contributi che potrà ottenere da Enti e privati ed in genere con ogni altro introito destinato ad aumentare il patrimonio e , soprattutto, dalle prestazioni gratuite di quanti, sorretti dalla Fede e dallo spirito di sacrificio, intendono materialmente collaborare a tale opera di carità soprannaturale.

 CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE 

Art. 6 -  Sono organi della Fondazione:

·        Il Consiglio di Amministrazione;

·        Il Presidente della Fondazione;

·        Il Collegio dei Revisori.

Art. 7 – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri, nominati dalle Oblate Laiche, dagli Oblati Laici e dai Sacerdoti Oblati, i quali tutti, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

 CAPO III

Attribuzioni ed adunanze del consiglio di Amministrazione

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

·        approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo;

·        delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

·        dispone il  più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

·        delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;

·        provvede alla nomina, al suo interno,  del Presidente e  del Vice – Presidente , come pure del Segretario;

·        provvede alla nomina dei direttori responsabili delle singole Case, nelle forme previste dal regolamento;

·        provvede all’assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

·        provvede all’istituzione e al funzionamento degli uffici della Fondazione;

·        delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui spettanti per Statuto;

·        delibera eventuali regolamenti;

·        delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;

·        delibera lo scioglimento della Fondazione.

Art. 9 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed è convocato dal Presidente.

Dovrà inoltre essere convocato quando ne facciano richiesta almeno 5 dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno 5 componenti. Le deliberazioni del Consiglio possono essere prese con l’intervento di almeno 5 consiglieri ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L’avviso di convocazione del consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito almeno dieci giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell’ora fissata per la riunione o con altro mezzo, tecnico purché documentabile.

Art. 10 – I verbali e le  deliberazioni  dovranno essere scritti in apposito libro verbali e firmati dal Presidente e dal Segretario .  Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, rifiuti o non possa  firmare, ne viene fatta menzione.

 CAPO IV

Attribuzioni del Presidente e del consiglio di Amministrazione

Art. 11 – Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio ha tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione .

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, a uno o più membri del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 12  -  Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti tra i Revisori Contabili, e questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione prevede un gettone di presenza, quale compenso ai Revisori, da quantificare annualmente.

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

CAPO VI

 Esercizio Finanziario

Art. 13 – La durata dell’esercizio finanziario è di 12 mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

L’organo competente per l’approvazione del bilancio e del rendiconto è il Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali utili  ed avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili od avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve durante la vita dell’ente a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:

·        Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

·        L’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

·        La corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR 10.10.94 n°. 645,  e dal decreto – legge 21.06.95 n°. 239 convertito dalla legge 03.08.95 n°. 336, e successive  modificazioni e integrazioni, per il  presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

·        La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al T.U.S.

·        La corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi medi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

  Art. 14 -  Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza e circa l’assistenza e la protezione dell’infanzia, nonché le disposizioni vigenti e da emanare in materia di pubblica istruzione e di educazione.

 Art. 15 -  In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto all’Istituto Secolare Oblate S. Cuore di Gesù, che per storia, per attaccamento alla Fondazione “ Casa della Carità “e per attività è l’ONLUS più simile  , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.